In relazione alle notizie apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa, relative in particolare ad alcune osservazioni che i sindaci di Montereale e San Vincenzo Valle Roveto hanno inteso fornire sul decreto di revoca dell’utilizzo degli autovelox senza obbligo di contestazione immediata, emesso dal Prefetto dell’Aquila Aurelio Cozzani in data 24 novembre 2008, è opportuno precisarne alcuni dettagli. Con lo stesso decreto sono stati revocati precedenti decreti con i quali erano stati individuati dei tratti di strada nei quali, ai sensi dell’art. 4 II° comma della legge 168/2002, era possibile accertare il superamento di limiti di velocità senza obbligo di contestazione immediata. Ne consegue che ora, anche su detti tratti stradali, le infrazioni all’art. 142 del C.d.S. (superamento limiti velocità) devono essere contestate immediatamente e, se tale contestazione non può aver luogo, deve esserne adeguatamente esplicitata la motivazione, ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis del suddetto codice. Il Comune di Civita d’Antino, citato nell’intervento del Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, non è interessato dagli effetti prodotti dal decreto del Prefetto Cozzani, in quanto nello stesso Comune si procedeva, e si procede, all’ accertamento delle violazioni al codice della strada senza contestazione immediata, sulla scorta di motivazioni che gli agenti verbalizzanti del Comune in questione evidenziavano e continuano ad evidenziare, come previsto peraltro dalla normativa vigente, e sulla quale giustezza, di volta in volta in caso di ricorso, si pronunciano il Prefetto o il Giudice di Pace. L’utilizzo di detta apparecchiatura, nel territorio del Comune di Civita d’Antino, è comunque oggetto al momento di valutazioni di merito generale, che il Prefetto sta attentamente esaminando, soprattutto a seguito dei numerosi esposti, anche istituzionali, pervenuti. Per ciò che concerne, invece, l’osservazione espressa dal Sindaco di Montereale, questa Prefettura ha semplicemente diffuso l’elenco delle strade, e dei Comuni dove le stesse ricadono, sulle quali era possibile accertare infrazioni senza obbligo di contestazione immediata, non entrando ovviamente nel merito dell’effettivo utilizzo, o dell’esistenza, di apparecchiature autovelox o similari in dotazione ai rispettivi Corpi di Polizia Municipale.